(TRASPORTO DI PASSEGGERI) CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE AL TRASPORTO DI PASSEGGERI VIA MARE E PROTOCOLLO

Questo sito è gestito da una o più attività di proprietà Informa PLC e tutti i diritti d'autore risiede con loro. Registrata in Inghilterra e Galles. Numero La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla undicesima sessione della Conferenza Diplomatica sul Diritto MarittimoLa presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo Belga. Qualsiasi Stato che non sia rappresentato in undicesima sessione della Conferenza Diplomatica sul Diritto Marittimo può aderire alla presente Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di Stato aderente tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione di tale Stato, ma non prima della data di entrata in vigore della Convenzione, così come stabilito dall'Articolo XVII, paragrafo la Presente Convenzione entrerà in vigore tra i due Stati prima ratifica, tre mesi dopo la data del deposito del secondo strumento di ratifica. la Presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifica dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica di tale Stato. Ciascuna Alta Parte Contraente ha il diritto di denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore nei confronti di tale Parte Contraente. Tuttavia, tale denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Governo Belga. Ogni Alta Parte Contraente può, al al momento della firma, ratifica o adesione alla presente Convenzione, apportare le seguenti riserve: non dare effetto alla Convenzione in relazione al trasporto che, secondo il diritto nazionale non è considerata trasporto internazionale non dare effetto alla Convenzione quando il passeggero e il vettore sono entrambi soggetti di detta Parte Contraente per dare effetto alla presente Convenzione, sia dando forza di legge, o tra le disposizioni della presente Convenzione nella legislazione nazionale in una forma appropriata a tale legislazione. Ogni Alta Parte Contraente, tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, nel rispetto di tale Parte Contraente o in un qualsiasi momento, richiedere la convocazione di una Conferenza per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Alta Parte Contraente proporre di avvalersi di tale diritto deve notificare al Governo Belga che, a condizione che un terzo delle Alte Parti Contraenti sono d'accordo, sono convocare la Conferenza entro i sei mesi successivi. Ogni Parte Contraente può, al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare, mediante notifica scritta indirizzata al Governo Belga che la Convenzione è applicabile a tutti i paesi che non hanno ancora ottenuto i diritti sovrani e di cui assicura le relazioni internazionali.

La Convenzione è di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Governo Belga, estendere ai paesi, ivi nominato.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite possono applicare le disposizioni del presente Articolo, nei casi in cui essi sono la somministrazione di autorità di un paese o di cui sono responsabili per le relazioni internazionali di un paese. (L'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'Alta Parte Contraente che ha fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo del presente Articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, mediante notifica dato al Governo Belga che la Convenzione cessa di estendere a tale paese. Questa la denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Governo Belga. Di non applicare la Convenzione, che, secondo la legge nazionale, non è considerata trasporto internazionale. Di non applicare la Convenzione di quando sia il passeggero e il corriere sono cittadini della parte contraente. Per dare effetto alla presente Convenzione, dando forza di legge, o inclusi nella legislazione nazionale le disposizioni della presente Convenzione in forma appropriata di questa legislazione. con la seguente riserva: il Governo della Repubblica francese si riserva il diritto di non consentire che i cittadini di Stati membri di beneficiare della presente Convenzione, attraverso l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'articolo VIII della Convenzione e dal Protocollo aggiuntivo in circostanze che distorcono l'intenzione di detta Convenzione.” In ventiquattro giugno, una nota verbale è stato ricevuto il Ministro belga degli Affari Esteri, Commercio Estero e la Cooperazione e lo Sviluppo datato di dodici giugno rif. uno, emanati dall'Ambasciata di Svizzera a Bruxelles, notifica il seguente: “La richiesta da parte della Svizzera, per quanto la firma della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto di passeggeri via mare, conclusa a Bruxelles ventinove aprile, non essendo stato confermato al momento della ratifica, invece, è considerata come ritirata.”.